Un passaggio decisivo nel processo di creazione della startup è rappresentato dalla scelta della forma societaria: si tratta di uno step delicato e non semplice da superare.

Infatti l’ordinamento italiano prevede una serie di forme giuridiche molto diverse fra loro.

La differenza di base è quella fra società di persone e società di capitali: all’interno di questi due gruppi vi sono tipologie di società differenti sotto diversi aspetti.

E proprio queste differenze fanno sì che ogni tipologia di forma giuridica sia più o meno adatta a una diversa attività imprenditoriale.

Ma perché tutta questa importanza per una startup?

In fondo è anche vero che l’ordinamento non prevede l’obbligo di mantenere per sempre una determinata forma societaria, quindi è anche possibile cambiare la forma giuridica della nostra startup.

Ma tutto questo ha un costo, sia in termini di denaro (costi di chiusura di una società e di apertura di un’altra), sia di tempo (le formalità burocratiche da espletare).

E tempo e denaro sono due fattori determinanti nel successo di una startup.

Inoltre non dobbiamo dimenticare che a ogni forma societaria corrispondono caratteristiche diverse: per esempio, la nostra startup potrebbe avere bisogno di beni immobili e di una buona dotazione di macchinari per esercitare la sua attività.

In questo caso, la scelta di una società come una srl semplificata (che non può avere un capitale sociale superiore ai 10.000 euro) rischia di rivelarsi un grave errore: il rischio è quello di paralizzare completamente l’attività della società per un periodo di tempo che può rivelarsi più o meno lungo.

E questa paralisi può comportare la perdita di finanziatori, clienti, fornitori e occasioni che potrebbero non ripresentarsi più nella vita della startup: può diventare necessario ricominciare dall’inizio il processo di creazione della nostra società, con tutte le conseguenze del caso.

Per questo motivo conoscere le caratteristiche delle varie forme societarie e le differenze fra di esse ci permette di scegliere in modo corretto la forma societaria per la nostra startup: vediamo insieme quali sono le possibilità offerte dall’attuale ordinamento.

# Società di persone

La caratteristica principale che caratterizza tutte le società di persone è rappresentata dalla prevalenza dell’elemento soggettivo.

Questo vuol dire che le competenze professionali e abilità dei diversi soci sono più importanti rispetto al capitale che viene conferito alla società dai soci stessi. In concreto, in questo tipo di società, il lavoro è il mezzo con cui i soci contribuiscono per la massima parte all’attività della società stessa.

Società in Nome Collettivo (snc)

La Società in Nome Collettivo non prevede un capitale minimo necessario alla sua creazione e l’amministrazione e la rappresentanza della società possono essere esercitati solo dai soci.

La costituzione della snc deve essere fatta tramite la redazione di un atto costitutivo (redatto oppure autenticato da un notaio) che va registrato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese: in questo atto, oltre all’indicazione dei soci, della sede sociale, dell’oggetto societario, deve anche risultare la ripartizione delle quote sociali. Inoltre deve essere richiesto il Codice Fiscale e la partita Iva della società e la società va iscritta al registro delle Imprese.

La snc prevede che tutti i soci siano ugualmente responsabili per l’attività svolta dalla società stessa: questo comporta che, se la società non riesce a fare fronte ai suoi debiti, il creditore può richiederne il pagamento a tutti i soci (responsabilità solidale) che sono responsabili con il loro patrimonio personale (responsabilità illimitata).

Questo vuol dire che se la società fallisce, i creditori prima si rifaranno sul capitale della società, poi potranno “attaccare” quello dei singoli soci.

Come ogni società, anche la snc ha l’obbligo di redigere il bilancio secondo le norme del Codice Civile, di tenere libri contabili e qualsiasi altro documento che sia necessario per l’attività svolta dalla società.

La costituzione di un snc ha un costo che si aggira intorno ai 650 euro per le iscrizioni, registrazioni e imposte di bollo, oltre all’onorario del notaio (dipende dai singoli casi, ma si può valutare una media di 600-800 euro). I costi annui per la gestione della società si possono aggirare intorno ai 1400 – 1800 euro, sempre a seconda dell’onorario del commercialista.

Società in Accomandita Semplice (sas)

La Società in Accomandita Semplice è una società di persone caratterizzata dalla particolarità di avere al suo interno due categorie diverse di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. I primi presentano una forma di responsabilità personale e illimitata per gli obblighi della società. Per i soci accomandanti invece, è in atto un profilo di responsabilità limitata, per cui questi rispondono dei debiti della società soltanto per la loro quota di partecipazione alla società.

Per quel che riguarda l’amministrazione e la rappresentanza della società, queste possono essere esercitate solo dai soci accomandatari: se i soci accomandanti assumono incarichi amministrativi, violando il divieto imposto dalla legge in questo senso, perdono il privilegio derivante dalla limitata responsabilità e possono essere chiamati a rispondere dei debiti della società con il loro patrimonio personale.

Anche per la sas vi è l’obbligo di redigere una bilancio e di mantenere tutti i libri contabili e le scritture necessarie all’attività svolta.

Per quel che riguarda il procedimento per la creazione di questo tipo di società, è sempre necessario un atto redatto e autenticato da un notaio e la registrazione presso il Registro delle Imprese e la Camera di Commercio, oltre all’apertura della partita Iva e del Codice Fiscale. I costi (sia quelli di creazione che quelli di mantenimento) possono essere equiparati a quelli di una snc visti prima.

Le caratteristiche delle società di persone le rendono adatte in particolare ad attività dove vi sia un limitato rischio di impresa: questo non è sicuramente il caso di una startup, caratterizzata da un rischio di impresa (e da una possibilità di guadagno) molto elevato.

# Società di capitali

Le società di capitali sono caratterizzate dalla prevalenza dell’elemento oggettivo (il capitale conferito nell’azienda dai soci) rispetto all’elemento soggettivo (le competenze e professionalità dei singoli soci).

Nel caso di società di capitali, la responsabilità per gli obblighi dell’azienda rispetto ai singoli soci è limitata alle sole quote di capitale conferito, mentre viene esclusa la responsabilità personale illimitata dei soci.

Soci di una srl possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Società a responsbilità limitata (srl)

La normativa prevede un capitale minimo di 10.000 euro per la creazione di questo tipo di società, che deve essere versato interamente all’atto di costituzione della società stessa.

La srl è dotata di alcuni organi collegiali: in particolare l’assemblea dei soci e, in alcuni specifici casi individuati dalla legge, di un collegio sindacale che serve a vigilare sull’attività dell’amministratore. Amministratore (o amministratori) della società possono essere anche soggetti non soci, che vanno individuati nell’atto costitutivo.

Per quel che riguarda la creazione della srl è necessario far redigere da un notaio l’atto costitutivo della società, che dovrà indicare il capitale sociale, le quote dei diversi soci, l’amministratore e l’oggetto dell’attività sociale. Il notaio si occuperà anche della registrazione dell’atto.

Sarà poi necessaria la richiesta di partita Iva, l’iscrizione al Registro delle Imprese e il pagamento di una tassa di concessione amministrativa per la vidimazione dei libri sociali. In questo articolo potrai trovare una guida accurata alla creazione di una srl

Il costo per la creazione di una srl  può variare dai 1200 ai 2000 euro, soprattutto in base all’importo dell’onorario del notaio.

Per quel che riguarda i costi di gestione, questi possono variare dai 2400  ai 4000 euro (al netto delle tasse): anche in questo caso la differenza è fatta dalle richieste dei consulenti che prestano la loro opera nella gestione della società.

Società a Responsabilità Limitata Semplificata (srls)

La srl semplificata è una forma di società di capitali originariamente non prevista dalla normativa, ma inserita nel Codice Civile nel 2012.

È una particolare forma di srl che si differenza dalla società “ordinaria” in particolare per il fatto che il capitale sociale può essere compreso fra 1 euro e 9999 euro e i cui soci possono essere soltanto persone fisiche.

Le spese necessarie alla costituzione di una srl semplificata sono più contenute rispetto alla forma societaria originaria: è possibile infatti ricorrere a un modello standard di statuto, che dovrà essere controllato e registrato da un notaio (che non richiederà parcella per la sua consulenza).

Con una somma pari a 570 euro è possibile creare e costituire (nel giro di pochi giorni) una srl semplificata.

Per quel che riguarda le spese di gestione dell’attività dopo il primo anno, queste sono paragonabili a quelle di una srl ordinaria.

In questo articolo potrai approfondire il procedimento di costituzione di una srl semplificata.

Startup Innovativa

La startup innovativa è una nuova forma di società di capitali, introdotta nell’ordinamento nel 2012.  Una startup innovativa è una società di capitali, che può avere la forma di srl, srl semplificata, spa, Sapa (società in accomandita per azioni) oppure Società cooperativa.

Per poter essere una Startup Innovativa una società deve soddisfare precisi requisiti stabiliti dalla legge:

  • deve svolgere attività di impresa e non essere costituita da più di 60 mesi al momento della domanda;
  • deve avere la sua sede principale in Italia, oppure una sede produttiva o una filiale in Italia (in caso di società con sede in altro stato dell’Unione Europea);
  • il totale del valore delle produzione annua, come risulta dal bilancio approvato, non deve essere superiore ai 5 milioni di euro;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • deve avere come “oggetto sociale prevalente o esclusivo la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
  • non deve essere stata costituita in seguito alla fusione di due società o alla scissione di una società e non può derivare dalla cessione di un ramo di azienda (deve quindi essere una società costituita assolutamente ex novo);

Inoltre, una startup innovativa deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • deve sostenere spese per la ricerca e lo sviluppo in misura pari o superiore al 15% dell’importo maggiore fra costo e valore di produzione;
  • deve impiegare nella percentuale di almeno 1/3 della forza lavoro personale altamente qualificato (cioè in possesso che svolge o ha svolto un dottorato di ricerca o comunque abbia lavorato per un determinato periodo di tempo nell’ambito della ricerca pubblica o privata) oppure di almeno 2/3 della forza lavoro di personale in possesso di laurea magistrale;
  • ­deve “essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa”.

La startup innovativa deve essere iscritta in una Sezione speciale del Registro delle Imprese, in modo da poter godere dei benefici e incentivi previsti per questo tipo di società.

Questi benefici riguardano in particolare agevolazioni e semplificazione dei procedimenti burocratici per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese (fra cui l’esenzione del pagamento di bollo, diritto di segreteria e diritto annuale per 5 anni), nonché una disciplina del lavoro particolare e la possibilità di accedere a particolari forme di finanziamento come il crowdfunding.

I costi di gestione sono quelli di una S.R.L. ordinaria, fatte salve esenzioni e agevolazioni particolari.

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